L'esame dell'etichetta

Dalla lettura dell'etichetta si può ricavare, anzitutto, un dato fondamentale, cioè se il vino contenuto nella bottiglia è un vino comune oppure è un vino con qualità ben precise.

Esempio di etichetta di un vino da tavola

Vini da tavola
Nel caso dei vini da tavola, o comuni, che sono spesso prodotti mediante tagli tra vini diversi, non si ha sull'etichetta né indicazione di provenienza relativa ai vitigni, né di annata. Spesso sono contraddistinti da nomi di fantasia. Tutto ciò non significa che si tratti di prodotti scadenti, anzi possono essere dei gradevoli vini da pasto, ma ovviamente non hanno particolare interesse per l'amatore. Per questi vini è obbligatoria in etichetta la specificazione "Vino da tavola", ben evidente, oltre all'indicazione del nome della ditta imbottigliatrice e della relativa sede, del nome dell'eventuale committente dell'imbottigliamento (se il vino è stato imbottigliato per conto terzi) e all'indicazione del volume nominale. Altre indicazioni, non obbligatorie in base alle disposizioni CEE, riguardano la gradazione alcolica svolta, quella complessiva (alcol svolto più alcol potenziale che può derivare dalla trasformazione in alcol di zucchero ancora presente nel vino), colore del vino (rosso, bianco, rosato, ecc.), tipo del vino (secco, dolce, amabile, abboccato, ecc.), marchio commerciale, ecc.

Vini da tavola ad indicazione geografica tipica (IGT)
Esempio di etichetta di un vino IGT In questa categoria sono compresi, in gran parte, quei vini che una volta venivano indicati con il semplice nome del vitigno da cui erano prodotti (es. Barbera, Marzemino, Lambrusco, Cabernet, Merlot). Oggi la normativa della CEE prevede che, se si indica il nome del vitigno, debba essere specificata anche la zona dove sono ubicati i vigneti. Si tratta di una denominazione d'origine geografica, che si chiamava anche "semplice" e che può essere data a vini ottenuti da uve provenienti da vitigni tradizionali siti in zone anche molto ampie, come province e regioni. Per questi vini, che sono in genere di tipo corrente, si tende ad arrivare a una migliore caratterizzazione mediante normative più rigide e circostanziate sia per la delimitazione delle zone viticole, sia per la produzione dei vini, sia per l'identificazione delle loro caratteristiche organolettiche.

Si potrà così pervenire eventualmente alla creazione di una categoria di vini tipici, che offriranno maggiori garanzie qualitative al consumatore. Per i vini da tavola con indicazione geografica, quest'ultima, naturalmente, dev'essere riportata sull'etichetta (es. "Merlot del Veneto", "Lambrusco dell'Emilia", oppure, semplicemente, senza il nome del vitigno: "Rosso della Toscana", "Bianco del Veronese", ecc.), unitamente alle indicazioni già viste per i vini da tavola privi d'indicazione geografica. Si troveranno inoltre il nome dell'azienda produttrice e altre eventuali notizie, riguardanti, per esempio, il luogo di produzione: vigneto, podere, fattoria, ecc., qualora il vino sia effettivamente prodotto in tali luoghi e purché la loro proprietà coincida con quella dell'azienda che li imbottiglia. In un bollino a parte si potrà trovare anche l'indicazione relativa all'annata della vendemmia.

I vini rientranti in questa categoria prodotti in Valle d'Aosta possono essere denominati Vin de pays invece che IGT così come Landwein quelli prodotti in provincia di Bolzano. Spesso la scelta di fregiarsi della denominazione IGT è dovuta a precise scelte commerciali o all'impossibilità di rientrare nelle disciplinari dei D.O.C. o dei D.O.C.G. della zona di produzione anche se il prodotto risulta di ottima qualità.

Vini a denominazione d'origine controllata (D.O.C.)
Esempio di etichetta di un vino DOC Sono questi, secondo la normativa della CEE, i vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.). Si tratta di vini - i cosiddetti D.O.C. - i quali, oltre che essere prodotti in zone rigorosamente delimitate, devono avere caratteristiche corrispondenti a quelle indicate in particolari e dettagliati disciplinari di produzione. Il riconoscimento alla denominazione d'origine controllata avviene con decreto presidenziale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e impegna il produttore a rispettare minuziosamente le norme contenute nel disciplinare di produzione relativo al vino in questione (delimitazione della zona di produzione, tipo di vitigno, pratiche colturali, limitazione della quantità di uva prodotta per ettaro, resa in vino, gradazione minima, rispondenza con le caratteristiche organolettiche prescritte) e a sottostare a tutti gli adempimenti di legge e ai controlli previsti, pena la revoca della qualifica. I vini D.O.C. (unitamente ai D.O.C.G., di cui parleremo tra poco) sono dunque quelli che danno le più elevate garanzie al consumatore. Sull'etichetta dev'essere indicato il nome del vino (es. Lugana, Rossese di Dolceacqua), seguito, subito sotto, dalla dicitura Denominazione d'origine controllata (ovvero, o anche, dalla dicitura equivalente Vino di qualità prodotto in regione determinata, o V.Q.P.R.D.). E' esclusa per i D.O.C. la dicitura Vino da tavola, mentre possono essere riportate, qualora riconosciute dal relativo disciplinare, altre diciture riguardanti la qualità del vino: riserva, riserva speciale, superiore, classico, ecc. Seguono l'indicazione del nome, cognome, o ragione sociale, e della sede del produttore, o dell'imbottìgliatore nel caso l'imbottigliamento non sia effettuato dal produttore stesso. Sono anche obbligatorie l'indicazione della quantità contenuta nella bottiglia e (per alcuni paesi, come l'Italia) quella relativa alla gradazione alcolica effettiva. Indicazioni facoltative sono: l'eventuale sottoindicazione geografica riferentesi a un'area più ristretta e all'interno della zona d'origine controllata, il colore del vino (bianco, rosso, rosé, ecc.), riconoscimenti o distinzioni realmente ottenuti dal prodotto, numero di serie della bottiglia o della partita. L'annata della vendemmia è in genere indicata su un bollino a parte. Può esservi anche una retroetichetta, incollata dalla parte opposta rispetto all'etichetta principale (e questo vale per tutti i vini, non solo per i D.O.C.), nella quale si danno indicazioni sulla temperatura più adatta a cui servire il vino, sul modo migliore di conservarlo, sugli accoppiamenti gastronomici, sull'opportunità di servirlo dopo travaso in caraffa per evitare intorbidamenti causati da depositi, ecc.

Esempio di etichetta di un vino DOCG

I vini a denominazione d'origine controllata e garantita (D.O.C.G.)
E' una ristretta categoria di vini comprendente prodotti di particolare pregio e notorietà. Questi vini devono essere imbottigliati esclusivamente nelle zone di produzione e la disciplina e il controllo a cui vengono sottoposti sono ancora più rigorosi rispetto ai vini D.O.C. Per quanto riguarda l'etichetta, vale quanto detto per questi ultimi. In più, sulle chiusure delle bottiglie dei vini D.O.C.G. si deve trovare un contrassegno di Stato numerato.

Vini spumanti e frizzanti
La disciplina si rifà per questi vini a norme generali della CEE che devono ancora completarsi. La dicitura vino frizzante indica un prodotto (mai a denominazione d'origine controllata) ottenuto per la fermentazione naturale in bottiglia o in autoclave; le diciture vino frizzante gassificato o vino spumante gassificato significano invece che al prodotto è stata aggiunta anidride carbonica allo scopo di renderlo frizzante artificialmente: la semplice dicitura vino spumante indica un vino la cui spumantizzazione è ottenuta naturalmente per rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti chiusi senza che sia richiesto un particolare tempo di lavorazione: se però il processo di lavorazione si protrae per almeno nove mesi (sei, per ora, in Italia), si ha un vino spumante di qualità, eventualmente con denominazione geografica o DOC-VSQPRD (vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate). Fanno però eccezione gli spumanti da vitigni aromatici (Prosecco, Moscato. Gewürztraminer, Aleatico, Freisa, Brachetto, ecc.), che possono essere definiti di qualità purché la durata della lavorazione non sia inferiore a un mese. Si possono trovare in etichetta, come già detto trattando di questi vini, anche indicazioni facoltative riguardanti il tipo: brut, extra dry, secco, semisecco, dolce.